PASSAGGI dal percorso Iefp a percorso IP
PASSAGGI dal percorso di Istruzione e Formazione professionale (Iefp) a Istruzione professionale SISTEMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
I passaggi dai corsi Iefp a IP sono interamente regolati, per quanto attiene la tempistica e le procedure, dalla seguente normativa:
- M. 86/2004
- decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017, art 8
- Accordo Conferenza Stato Regioni 100 del 10 maggio 2018 - Passaggi tra percorsi di istruzione professionale e percorsi IeFP
- Accordo territoriale tra la regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà” del 21 dicembre 2018 (in attuazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017)
- Decreto 11 del 7 gennaio 2021 - Recepimento Accordo in Conferenza Stato Regioni passaggi percorsi istruzione professionale e IeFP
Passaggio da Iefp alla classe quarta e quinta IP devono essere inoltrate entro per il tramite della scuola di provenienza all'indirizzo COIS004003@ISTRUZIONE.IT
- nel corso deiprimi due anni dei percorsi di IeFPl : 31 gennaio
- nel corso del terzo anno: 30 novembre
- alla fine del 3^,4^ anno: 30 giugno per passaggi alla classe 4^ e 5^ IP
Deve essere utilizzato l'apposito modulo che si trova in allegato accompagnato dalla documentazione richiesta: attestazione delle competenze/ portfolio delle competenze prevista dalla normativa regionale rilasciata dalla scuola di provenienza, ultimo titolo di studio conseguito ( esame di scuola secondaria I^, qualifica, diploma professionale di tecnico).
La Commissione appositamente costituita prenderà visione della documentazione relativa alle competenze possedute, effettuerà la comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione stabilendo eventuali prove di verifica per gli ambiti di acquisizione non documentati, finalizzate alla verifica degli apprendimenti effettivamente posseduti.
La Commissione sulla base della documentazione prodotta e degli apprendimenti
attestati dalle prove di verifica procederà all’elaborazione del bilancio di competenze e al riconoscimento del credito (allegato A - Decreto 12550 del 20 dicembre 2013).
In esito alla valutazione dei crediti, previa verifica della disponibilità di posti, la Commissione,
determinerà l’inserimento della studentessa o dello studente nel percorso di destinazione:
- nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza;
- nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
NB L’accettazione degli studenti e la successiva iscrizione sono subordinate alla disponibilità di posti a completamento di classi già esistenti in organico di diritto.